SEPARAZIONE E DIVORZIO

SEPARAZIONE
In senso giuridico con il termine “separazione” si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio.

La separazione può essere:
Separazione consensuale dove i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli);
Separazione giudiziale dove i coniugi non raggiungono un accordo e viene intentata una procedura legale di separazione.

DIVORZIO
Con il termine “divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.

La sentenza di divorzio può essere di:
• scioglimento di matrimonio civile;
• cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
• delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.

Restano invariati  i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (ossia 3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

Con la legge 162/2014, entra in vigore dall’11 dicembre 2014 è data la possibilità al cittadino di procedere alla separazione consensuale o allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante:

– convenzione di negoziazione assistita da un avvocato;
oppure
– dichiarazione di volontà resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

  • Documenti
Nome File Dimensione
L.162-2014-conversione-D.L.132-2014 162/2014 896 KB