SEPARAZIONE
In senso giuridico con il termine “separazione” si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio.
La separazione può essere:
• Separazione consensuale dove i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli);
• Separazione giudiziale dove i coniugi non raggiungono un accordo e viene intentata una procedura legale di separazione.
DIVORZIO
Con il termine “divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:
• scioglimento di matrimonio civile;
• cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
• delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (ossia 3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
Con la legge 162/2014, entra in vigore dall’11 dicembre 2014 è data la possibilità al cittadino di procedere alla separazione consensuale o allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante:
– convenzione di negoziazione assistita da un avvocato;
oppure
– dichiarazione di volontà resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.