SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE

SEPARAZIONE
In senso giuridico con il termine “separazione” si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio.

La separazione può essere:
Separazione consensuale dove i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli);
Separazione giudiziale dove i coniugi non raggiungono un accordo e viene intentata una procedura legale di separazione.

DIVORZIO
Con il termine “divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.

La sentenza di divorzio può essere di:
• scioglimento di matrimonio civile;
• cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
• delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.

Restano invariati  i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (ossia 3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

Con la legge 162/2014, entra in vigore dall’11 dicembre 2014 è data la possibilità al cittadino di procedere alla separazione consensuale o allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante:

– convenzione di negoziazione assistita da un avvocato;
oppure
– dichiarazione di volontà resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Tuttavia non é possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

1. in presenza di figli minori anche di una sola parte;

2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;

3. se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.

Per la proposizione della domanda di divorzio è necessario che siano trascorsi tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione. Tale modello debitamente sottoscritto deve essere inviato a comune.dresano@pec.regione.lombardia.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.

L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.

A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.

Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo.

Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

Nota bene:
le parti potranno avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarzioni recepite durante l’accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell’Interno.

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DOMANDA PER SEPARAZIONE/DIVORZIO 10 KB
L.162-2014-conversione-D.L.132-2014 162/2014 896 KB