SEPARAZIONE
In senso giuridico con il termine “separazione” si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio.
La separazione può essere:
• Separazione consensuale dove i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli);
• Separazione giudiziale dove i coniugi non raggiungono un accordo e viene intentata una procedura legale di separazione.
DIVORZIO
Con il termine “divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:
• scioglimento di matrimonio civile;
• cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
• delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (ossia 3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
Con la legge 162/2014, entra in vigore dall’11 dicembre 2014 è data la possibilità al cittadino di procedere alla separazione consensuale o allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante:
– convenzione di negoziazione assistita da un avvocato;
oppure
– dichiarazione di volontà resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.
La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all’ufficiale di stato civile competente (ossia quello del Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio) da entrambi gli avvocati.
E’ consigliabile, pertanto, che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati oppure che nella convenzione di negoziazione assistita sia indicato che un avvocato dia mandato all’altro avvocato affinché curi la trasmissione all’ufficiale di stato civile.
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale.
La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione di un accordo mediante il quale le parti in lite convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
•separazione personale;
• di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• di scioglimento del matrimonio;
• di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi.
L’avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell’accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un’autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.
In quanto tempo |
L’avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile). Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all’ufficio anagrafe. |