PASSAPORTO PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Il Regolamento CE n. 998/2003 (e successiva modifica del 30 marzo 2004) dell’Unione europea stabilisce che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell’Unione Europea devono avere un passaporto. Il documento identificativo, rilasciato dalle Asl , è obbligatorio dal 1° ottobre 2004.

Per verificare che il passaporto appartiene a quel determinato cane o gatto, le ASL, prima di rilasciarlo, dovranno verificare che sia presente il ” microchip indicativo ” che viene “iniettato” sotto la cute dell’animale dai veterinari autorizzati,  in una parte del corpo che verrà poi specificata sul passaporto (esempio: spalla destra, sinistra collo etc.) insieme al numero del microchip.

Il passaporto è necessario per tutelarsi dai rischi sanitari e deve contenere i dati anagrafici del proprietario dell’animale, deve certificare le eventuali vaccinazioni effettuate all’animale e obbligatoriamente la vaccinazione antirabbica effettuata almeno ventuno giorni prima della partenza. Nel caso di Gran Bretagna , Irlanda e Svezia , sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli anticorpi della rabbia da effettuare nei tempi richiesti da ciascun Paese.

Ventiquattro ore prima della partenza il veterinario certificherà, apponendo un timbro sul passaporto, che l’animale è in condizioni di salute idonee per il viaggio.

Regolamento (CE) del 26 maggio 2003 998/2003 
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio pubblicato nella G.U.U.E. L146 del 13 giugno 2003 – IN ALLEGATO

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