I cittadini italiani stabilmente residenti all’estero per un periodo di tempo superiore ad un anno, sono iscritti in un particolare schedario anagrafico denominato “anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero”.
Vengono iscritti all’AIRE, oltre ai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero, anche quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana.
Non devono presentare richiesta di iscrizione all’AIRE i cittadini italiani che si recano all’estero per cause di durata limitata (ad esempio per lavoro stagionale, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, ecc), ma solamente coloro che intendono fissare all’estero la dimora abituale.
L’iscrizione all’AIRE consente:
• di fruire dei servizi consolari
• di ottenere certificati e carta di identità dal Comune di iscrizione
• di esercitare con regolarità il diritto di voto
• di ottenere certificati, carta d’identità e passaporto dal Consolato nella cui circoscrizione si è residenti
Dopo l’iscrizione, il cittadino ha l’obbligo di comunicare tutte le variazioni relative allo stato civile (nascita, morte, matrimonio, ecc.) e all’anagrafe (cambi di residenza o di abitazione), tramite l’ufficio consolare, che li invierà al comune di iscrizione.
Chi può rendere la dichiarazione:
•Ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela
La richiesta può essere presentata:
• SOLO all’ufficio consolare, una volta all’estero, entro 90 giorni
• presso l’ufficio anagrafe centrale (prima di espatriare) E all’ufficio Consolare competente una volta all’estero, entro 90 giorni – Legge 470/1988 Art. 6 comma 1 e comma
– Quando l’istanza di iscrizione viene presentata direttamente al Consolato è l’ufficio consolare stesso che provvede prontamente ad informare il comune italiano competente per l’iscrizione in Aire. La variazione, previa verifica dei requisiti, verrà predisposta dall’anagrafe comunale entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione consolare (mod. CONS01).
– Quando la richiesta viene presentata all’ufficio anagrafe prima dell’espatrio, invece, l’ufficio rimane in attesa di ricevere il riscontro del consolato per concludere il procedimento; in mancanza procederà (trascorso 1 anno dalla dichiarazione) alla cancellazione per irreperibilità.
La cancellazione o la variazione di indirizzo AIRE si conclude entro il termine massimo di 2 giorni dalla ricezione della pratica inoltrata dal Consolato competente. La cancellazione dall’AIRE per irreperibilità presunta (art. 4 Legge 470/1988) avviene nei termini di legge.