La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consiste nell’attestazione riguardante stati, qualità personali o fatti a conoscenza dell’interessato. Le dichiarazioni sostitutive possono essere sottoscritte in presenza del personale addetto a ricevere la documentazione, oppure inviate tramite fax o servizio postale, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non possono contenere manifestazioni di volontà (accettazioni, rinunce, deleghe, cessioni, impegni o altri atti negoziali. In questi ultimi casi ci si deve rivolgere ad un notaio).
Le dichiarazioni sostitutive devono essere obbligatoriamente accettate da:
•amministrazioni pubbliche
•servizi pubblici quali le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, le aziende municipalizzate, l’Enel, le poste ( ad eccezione del servizio bancoposta), la rai, le ferrovie dello stato, la Telecom, le autostrade, ecc.
I tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione
Le responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino é responsabile di tutto ciò che dichiara. Le amministrazioni effettuano controlli, anche a campione sulla corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni. Le irregolarità o le omissioni emerse dal controllo, se non costituiscono falsità, comportano la sospensione del procedimento, fino alla loro rettifica o integrazione.
La non veridicità delle dichiarazioni rilasciate causa l’immediato decadimento dei benefici conseguiti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
Possono ricorrere alle dichiarazioni sostitutive:
•i cittadini italiani
•i cittadini dell’Unione Europea
•i cittadini dei paesi extracomunitari limitatamente ai dati che sono attestabili dalla pubbliche amministrazioni italiane
Quanto costa |
• Marca da bollo da Euro 16,00 e diritti da Euro 0,52
• Se esente dall’imposta di bollo da Euro 0,26. |