DICHIARAZIONE DI NASCITA

In occasione della nascita di un bimbo/a occorre che i genitori rendano dichiarazione di nascita.
Quest’ultima può essere resa
– entro 3 giorni da uno dei genitori, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita
– entro 10 giorni presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o nel Comune di residenza dei genitori.

Qualora questi ultimi risiedano in Comuni diversi, la dichiarazione, salvo accordi precedenti, è resa al Comune di residenza della madre.

Qualora i genitori non siano coniugati ed intendano riconoscere il neonato, la dichiarazione deve essere resa, contestualmente, da entrambi i genitori. (art.30 dpr 396/2000; art.250 e ss. CC)

Cosa occorre:
• nel caso di denuncia di nascita presentata al Direttore Sanitario presentare solo documento di identità.
• Nel caso di denuncia presentata all’Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l’attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico e documento di identità non scaduto del dichiarante.

STRUMENTI DI TUTELA RICONOSCIUTI A FAVORE DELL’INTERESSATO:
Ricorso al A.G.O. nei modi e nei tempi previsti dal codice di procedura civile (art 7 e 95 DPR 396/2000).

NOME DEL SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO (in caso di inerzia) IL POTERE SOSTITUTIVO:
Segretario Comunale pro-tempore
tel: 02/98.27.85.30
e-mail: segretariocomunale@comune.dresano.mi.it

Se il bambino è nato da genitori regolarmente coniugati tra loro (figlio “legittimo”)   la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori e deve essere presentata in uno dei seguenti modi:
• da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore Sanitario dell’istituto in cui è avvenuta la nascita entro 3 giorni dalla data del parto;
• da uno dei genitori davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro 10 giorni dalla data del parto;
• da uno dei genitori davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita entro 10 giorni dalla data del parto;
Se il bambino è nato da genitori non coniugati fra loro ( figlio”naturale”) è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
La dichiarazione di nascita deve essere presentata in uno dei seguenti modi:
• da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore Sanitario dell’istituto in cui è avvenuta la nascita entro 3 giorni dalla data del parto;
• da entrambi i genitori congiuntamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro 10 giorni dalla data del parto;
• da entrambi i genitori congiuntamente davanti all’Ufficiale diStato Civile del Comune di nascita entro 10 giorni dalla data del parto. 

In quanto tempo

artt. 30 e 31 del DPR 396/2000

 

Quanto costa

Nessuna tasso o diritto sono dovuti.