CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ED ELETTORALI

Sono i certificati rilasciati dall’Ufficio Anagrafe in carta da bollo o in carta libera (per gli usi espressamente previsti dalla legge):

– residenza;
– stato di famiglia: attesta l’elenco delle persone che abitano nella stessa abitazione e che hanno vincoli di parentela, affinità, affettivi o di adozione;
– stato di famiglia alla data del decesso: attesta come era composta la famiglia alla data del decesso di uno dei componenti ed è solitamente utilizzato per il disbrigo di pratiche di successione;
– esistenza in vita;
– stato di libero;
– cittadinanza: viene rilasciato solo ai cittadini italiani ed attesta la loro cittadinanza;
– vedovanza;
– godimento dei diritti politici: attesta l’iscrizione alle liste elettorali del Comune.

I certificati elettorali sono: iscrizione nelle liste elettorali, godimento dei diritti politici e tessera elettorale.

I certificati  concernenti la residenza e lo stato di famiglia vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta (art.33 c.1-DPR 30/05/1989 n. 223 e s.m.i.)

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La Legge 12 novembre 2011 n. 183 “Legge di stabilità 2012” e il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa” infatti obbligano la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici ad accettare (e pertanto a richiedere) , in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile, l’autocertificazione oppure, a seconda dei casi, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

STRUMENTI DI TUTELA RICONOSCIUTI A FAVORE DELL’INTERESSATO:
Ricorso al Prefetto nei soli casi art.36  DPR 223/1989;
Ricorso al TAR ai sensi della legge 1034/1971 e del d.lgs.104/2010 entro 60 gg dalla data di notificazione del provvedimento ovvero è ammesso ricorso straord. al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi della legge 1199/1971.

NOME DEL SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO (in caso di inerzia) IL POTERE SOSTITUTIVO:
Segretario Comunale pro-tempore
tel: 02/98.27.85.30
e-mail: segretariocomunale@comune.dresano.mi.it

E’ possibile presentarsi all’Ufficio Anagrafe con i dati anagrafici della persona di cui si richiede il certificato e compilare l’apposito modulo di richiesta, nel caso di richiesta in esenzione (vedi sotto).
Le certificazione anagrafiche sono rilasciate, quindi, anche a persone diverse dall’interessato, indicando le motivazioni giuridicamente rilevanti, dove necessario.

In quanto tempo

art.2 comma 2 e comma 7  legge 7/8/1990 n.241
Quanto costa
– € 0,52 per diritti di segreteria + € 16,00 per marca da bollo in carta legale (acquistata previamente presso tabaccherie con servizi di Lottomatica
– € 0,26 per diritti di segreteria se in carta libera, solo per gli usi per i quali la legge prevede l’esenzione
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MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 32 KB