L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato, riguardanti stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle certificazioni richieste.
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettare le autocertificazioni, riservandosi la possibilità di controllo e verifica, mentre per i soggetti privati è facoltativo (riferimenti normativi DPR 445/2000).
Chi deve accettare l’autocertificazione:
• le amministrazioni pubbliche;
• i servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, rete telefoniche, ecc. ( ad es. Enel, Poste, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom, Autostrade).
Per i Privati: è possibile presentare autocertificazione a privati (Banche e Assicurazioni) che decideranno in tutta libertà se accettarla o meno (ovvero è una loro facoltà).
I Tribunali non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione.
Chi può fare l’autocertificazione:
• Cittadini italiani;
• Cittadini dell’Unione Europea;
• Cittadini di paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici, possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.
Quanto costa