AUTOCERTIFICAZIONE

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini  di presentare apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato, riguardanti  stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle  certificazioni richieste.

La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettare le autocertificazioni, riservandosi la possibilità di controllo e verifica, mentre per i soggetti privati è facoltativo (riferimenti normativi DPR 445/2000).

Chi deve accettare l’autocertificazione:
•  le amministrazioni pubbliche;
•  i servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, rete telefoniche, ecc. ( ad es. Enel, Poste, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom, Autostrade).
Per i Privati: è possibile presentare autocertificazione a privati (Banche e Assicurazioni) che decideranno in tutta libertà se accettarla o meno (ovvero è una loro facoltà).
I Tribunali non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione.

Chi può fare l’autocertificazione:
•  Cittadini italiani;
•  Cittadini dell’Unione Europea;
•  Cittadini di paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici, possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.

Quanto costa

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono esenti dall’imposta di bollo.
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