L´assegno di maternità è una misura di sostegno alla natalità che spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all´importo dell´assegno (in tal caso spetta per la quota differenziale).
La disciplina è applicabile alle nascite, agli affidamenti pre –adottivi e alle adozioni senza affidamento.
L’assegno è erogato dall’INPS ma è concesso dal Comune di residenza del nucleo familiare.
L’erogazione del contributo è vincolata ai parametri ISEE deliberatati dall’INPS annualmente.
La domanda per accedere all’assegno di maternità deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento preadottivo del minore.
L’INPS pagherà l’assegno, concesso dal Comune, in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati.
Per l’anno 2015 l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2015 al 31.12.2015 è pari a Euro 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.691,05.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 16.921,11.
STRUMENTI DI TUTELA RICONOSCIUTI A FAVORE DELL’INTERESSATO:
Ricorso al TAR nei modi e nei tempi previsti dal codice di processo amministrativo (D.Lgs n. 104/2010) e Legge n 1034/1971.
NOME DEL SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO (in caso di inerzia) IL POTERE SOSTITUTIVO:
Segretario Comunale pro-tempore
tel: 02/98.27.85.30
e-mail: segretariocomunale@comune.dresano.mi.it
Possono presentare apposita istanza di accesso all’assegno di maternità, le donne che:
– abbiano avuto un figlio oppure abbiano in adozione o in affidamento preadottivo un minore di età non superiore a sei anni (per affidamenti e adozioni internazionali è sufficiente la minor età);
– siano cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi; in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell´Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno);
– non abbiano diritto a trattamenti economici previdenziali di maternità per il periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto)
E’ sufficiente recarsi presso un Centro di Assistenza Fiscale o presso l’Ufficio Servizi Sociali per l’avvio della pratica.
La domanda per accedere all’assegno di maternità deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento preadottivo del minore.